La crittografia dei messaggi WhatsApp: come depositare le conversazioni in giudizio limitando le contestazioni

Le conversazioni WhatsApp sono diventate parte integrante della comunicazione
quotidiana e, di conseguenza, trovano spazio sempre più spesso nei procedimenti
giudiziari come potenziali mezzi di prova. Si potrebbe ben notare come, anzi, oggi si
scelga WhatsApp anche per effettuare comunicazioni di vitale importanza per un
giudizio, come ad esempio un recesso contrattuale, le dimissioni immediate o
diffide informali inviate ai debitori. Comunicazioni, tutte, per le quali un tempo si
raccomandava senza ombra di dubbio un mezzo di invio “certificativo”, che fornisse
una prova inattaccabile dal punto di vista della ricezione al destinatario e blindata ai
fini della sua giuridica esistenza. Tuttavia, come evidenziato anche in Dottrina da
Chiovenda, la tecnologia moderna richiede un adattamento delle regole probatorie
per includere (e, aggiungo io, conferire loro nuova forza) anche i nuovi mezzi di
comunicazione.

Pertanto si impone oggi la necessità per l’Avvocato di costruire a monte una
efficace strategia per usufruire del mezzo di prova “Chat di WhatsApp”
eventualmente fornito dal Cliente, così da sapere già cosa consigliare, anche in
quella fase di assistenza legale prodromica e precedente alla formazione delle prove
precostituite.

Attenzione però, perché l’utilizzo delle chat di WhatsApp in giudizio richiede
un’attenta analisi normativa, giurisprudenziale e dottrinale, al fine di garantirne
l’ammissibilità e l’efficacia probatoria, oltre ad assicurare la prova per il Cliente,
limitandone (se non addirittura azzerandone) le eccezioni a contestazione. 

Iniziamo subito ricordando che l’Art. 234 C.p.p., stabilisce che i documenti,
compresi quelli conservati in formato elettronico, possono essere utilizzati come
prova documentale. Questo include certamente i messaggi WhatsApp, che
possono essere acquisiti sia tramite screenshot, sia come estratti digitali, purché ne
sia garantita l’autenticità e l’attendibilità
. La norma non richiede il sequestro del
dispositivo, ma è essenziale che la provenienza e il contenuto dei messaggi siano
verificabili, evitando altresì violazioni della privacy o acquisizioni non autorizzate
.

Tale ultima precisazione è di fondamentale importanza, poiché non scordiamo che
uno screenshot non è altro che una fotografia dello schermo e che il nome del
mittente (o destinatario) del messaggio viene assegnato (personalizzato e salvato)
direttamente dal destinatario (o dal mittente). Quindi ben si potrebbe “alterare” una
chat di WhatsApp assegnando un nome di un soggetto che non è il reale scrivente,
facendo così perdere validità alla prova. Anche l’Art. 271 C.p.p., ci ricorda che le
prove allegate in giudizio acquisite illegittimamente sono irrimediabilmente
inutilizzabili. 

Sicuramente in molti saranno caduti nella trappola interpretativa della certificazione
che Whatsapp pubblicizza in merito alla sicurezza dei dati trattati, magari
interpretando la “crittografia end-to-end” come una sorta di certificazione di
autenticità dei meta dati scambiati all’interno dell’applicazione. Ma attenzione,
perché così non è. WhatsApp utilizza la crittografia end-to-end (E2E), che altro non
è se non un sistema in cui solo il mittente e il destinatario possono leggere i
messaggi scambiati. Quindi la Società titolare del trattamento dei dati, ossia Meta
Platforms, Inc., nel caso di WhatsApp, non può accedere ai contenuti, poiché ogni
messaggio è cifrato con una chiave univoca, che cambia spesso e si rinnova
dinamicamente, proteggendo così il messaggio durante la fase di “transito”, cioè
durante il suo invio. Ma una volta arrivato a destinazione, il messaggio verrà poi
decifrato automaticamente dal dispositivo del destinatario, rendendolo così leggibile
dallo stesso. Nulla di più. Quindi l’eventuale stampa o screenshot del messaggio o
della conversazione “in chiaro”, non attesta e valida alcunché in merito alla paternità
dei messaggi ed alla loro integrità ed autenticità sul piano probatorio, in un’aula di
Tribunale.

Quindi come poter garantire al Giudice la “bontà” del messaggio e/o della
conversazione prodotta e di conseguenza fruire pienamente dell’allegazione
probatoria?

L’Art. 2712 C.c., in linea interpretativa conforme all’Art. 234 C.p.c., riconosce valore
probatorio alle riproduzioni meccaniche (come screenshot o stampe di messaggi),
salvo che la parte contro cui sono prodotte non ne contesti la conformità ai fatti
rappresentati, l’autenticità e/o la riferibilità alla stessa. In Dottrina, a conferma,
Taruffo, analizzando specificamente il valore delle riproduzioni meccaniche,
evidenzia come la loro efficacia probatoria dipenda esclusivamente dalla capacità di
dimostrarne l’autenticità e la conformità ai fatti rappresentati. Anche Proto Pisani
evidenzia che le riproduzioni meccaniche, come gli screenshot, devono essere
accompagnate da elementi che ne garantiscano l’autenticità.

Pertanto, per poter produrre una conversazione WhatsApp, non sarà sufficiente la
mera allegazione dello screenshot e nemmeno la trascrizione dei messaggi vocali,
bensì occorrerà allegare, unitamente alla prova, anche una relazione tecnica che
possa attestare l’autenticità, l’integrità e la provenienza della conversazione
WhatsApp, verificando:

  • la corrispondenza tra i messaggi prodotti (es. stampe, PDF, trascrizione di ​messaggi vocali, etc.) e i dati effettivi presenti sul dispositivo;
  • l’identità degli interlocutori (numero associato all’utenza);
  • eventuali manipolazioni o alterazioni;
  • i metadati (data, ora, ID messaggio, etc.);
  • la provenienza del backup o del supporto (cloud, telefono, chat esportata).

Sul punto è ormai concorde e lapidaria anche la Cassazione, la quale in diverse pronunce (Cassazione Penale, Sez. V, n. 3643/1997, Cassazione Penale, Sez. VI, n.15496/2008, Cassazione Penale, Sez. VI, n. 25806/2014, Cassazione Penale, Sez. III, n. 33298/2016 e, da ultimo, nella recente pronuncia a Sezioni Unite, della Cassazione Civile, n. 11197/2023) ha ribadito la piena efficacia probatoria dei dialoghi e dei messaggi inviati tramite WhatsApp soltanto nel caso in cui la provenienza e l’attendibilità siano chiaramente ed indiscutibilmente dimostrate ed il loro contenuto sia chiaramente collegato ai fatti oggetto del giudizio.

Le chat di WhatsApp possono quindi costituire prove decisive in giudizio, sia in ambito civile, sia penale, purché raccolte e presentate nel rispetto delle norme procedurali. La Giurisprudenza e la Dottrina forniscono indicazioni preziose per garantirne l’ammissibilità e l’efficacia probatoria e, seguendo le modalità di deposito suggerite, è possibile ridurre al minimo il rischio di contestazioni, assicurando che tali prove siano valutate correttamente dal Giudice.


L’Avvocato produce le stampe o gli screenshot, ma per avere forza probatoria ed evitare contestazioni, la documentazione WhatsApp dovrà essere periziata.



Fornisco pertanto alcune linee guida utili per una allegazione processualmente
sicura:

  1. Acquisizione forense: è consigliabile utilizzare software certificati per estrarre le conversazioni, garantendo l’integrità dei dati. Quindi il perito dovrà effettuare un'acquisizione sicura di tutti i dati presenti nel dispositivo (smartphone o tablet), utilizzando programmi certificati (come ad esempio Cellebrite, UFED, XRY, Oxygen Forensics) con lo scopo di evitare modifiche ai dati originali. Il software esegue una copia esatta e completa della memoria del dispositivo: chat WhatsApp (incluse quelle cancellate o archiviate), foto, video, audio, dati delle app e metadati. I dati dovranno poi essere copiati in modalità read-only, ovvero senza modificare nulla sul telefono. Di tutta questa procedura, il perito redigerà un report tecnico, con l'elenco completo e dettagliato dei dati estratti, redigendo un verbale di acquisizione.
  2. Autenticazione: dotare l’allegazione probatoria da noi raccolta (gli screenshot o i file estratti) della perizia tecnica che ne attesti la conformità, redatta secondo la metodologia dell’acquisizione forense, che quindi certifichi la provenienza e l’autenticità dei messaggi.
  3. Riscontri documentali: corroborare i messaggi con ulteriori elementi di prova, come testimonianze o documenti collegati (se in possesso).
  4. Conservazione del dispositivo: sebbene non obbligatorio, custodire il dispositivo originale può rivelarsi utile in caso di contestazioni, poiché potrebbe rendersi necessaria una nuova perizia del Consulente terzo e imparziale nominato dal Giudice. Quest’ultimo punto è importante anche anche per evitare di precludere al Cliente l’accesso alla Consulenza Tecnica d’Ufficio, spesso decisiva nei casi di disconoscimento documentale. Una buona mossa difensiva potrebbe anche essere quella di rendere sin da subito noto al Giudice la messa a disposizione del dispositivo contenente la prova digitale allegata, ai fini di Giustizia.

Osservando scrupolosamente questa breve ma incisiva guida, scoraggeremo la
proposizione di eccezioni della controparte, “blindando” di fatto l’allegazione
probatoria. Lo stesso Carnelutti sottolinea che l’assenza di contestazioni da parte
della controparte ne rafforza il valore probatorio.

Avv. Vanessa Morganti

24 luglio 2025