Le conversazioni WhatsApp sono diventate parte integrante della comunicazione Pertanto si impone oggi la necessità per l’Avvocato di costruire a monte una Attenzione però, perché l’utilizzo delle chat di WhatsApp in giudizio richiede Iniziamo subito ricordando che l’Art. 234 C.p.p., stabilisce che i documenti, Tale ultima precisazione è di fondamentale importanza, poiché non scordiamo che Sicuramente in molti saranno caduti nella trappola interpretativa della certificazione Quindi come poter garantire al Giudice la “bontà” del messaggio e/o della L’Art. 2712 C.c., in linea interpretativa conforme all’Art. 234 C.p.c., riconosce valore Pertanto, per poter produrre una conversazione WhatsApp, non sarà sufficiente la Sul punto è ormai concorde e lapidaria anche la Cassazione, la quale in diverse pronunce (Cassazione Penale, Sez. V, n. 3643/1997, Cassazione Penale, Sez. VI, n.15496/2008, Cassazione Penale, Sez. VI, n. 25806/2014, Cassazione Penale, Sez. III, n. 33298/2016 e, da ultimo, nella recente pronuncia a Sezioni Unite, della Cassazione Civile, n. 11197/2023) ha ribadito la piena efficacia probatoria dei dialoghi e dei messaggi inviati tramite WhatsApp soltanto nel caso in cui la provenienza e l’attendibilità siano chiaramente ed indiscutibilmente dimostrate ed il loro contenuto sia chiaramente collegato ai fatti oggetto del giudizio. Le chat di WhatsApp possono quindi costituire prove decisive in giudizio, sia in ambito civile, sia penale, purché raccolte e presentate nel rispetto delle norme procedurali. La Giurisprudenza e la Dottrina forniscono indicazioni preziose per garantirne l’ammissibilità e l’efficacia probatoria e, seguendo le modalità di deposito suggerite, è possibile ridurre al minimo il rischio di contestazioni, assicurando che tali prove siano valutate correttamente dal Giudice. Fornisco pertanto alcune linee guida utili per una allegazione processualmente Osservando scrupolosamente questa breve ma incisiva guida, scoraggeremo la Avv. Vanessa Morganti 24 luglio 2025
quotidiana e, di conseguenza, trovano spazio sempre più spesso nei procedimenti
giudiziari come potenziali mezzi di prova. Si potrebbe ben notare come, anzi, oggi si
scelga WhatsApp anche per effettuare comunicazioni di vitale importanza per un
giudizio, come ad esempio un recesso contrattuale, le dimissioni immediate o
diffide informali inviate ai debitori. Comunicazioni, tutte, per le quali un tempo si
raccomandava senza ombra di dubbio un mezzo di invio “certificativo”, che fornisse
una prova inattaccabile dal punto di vista della ricezione al destinatario e blindata ai
fini della sua giuridica esistenza. Tuttavia, come evidenziato anche in Dottrina da
Chiovenda, la tecnologia moderna richiede un adattamento delle regole probatorie
per includere (e, aggiungo io, conferire loro nuova forza) anche i nuovi mezzi di
comunicazione.
efficace strategia per usufruire del mezzo di prova “Chat di WhatsApp”
eventualmente fornito dal Cliente, così da sapere già cosa consigliare, anche in
quella fase di assistenza legale prodromica e precedente alla formazione delle prove
precostituite.
un’attenta analisi normativa, giurisprudenziale e dottrinale, al fine di garantirne
l’ammissibilità e l’efficacia probatoria, oltre ad assicurare la prova per il Cliente,
limitandone (se non addirittura azzerandone) le eccezioni a contestazione.
compresi quelli conservati in formato elettronico, possono essere utilizzati come
prova documentale. Questo include certamente i messaggi WhatsApp, che
possono essere acquisiti sia tramite screenshot, sia come estratti digitali, purché ne
sia garantita l’autenticità e l’attendibilità. La norma non richiede il sequestro del
dispositivo, ma è essenziale che la provenienza e il contenuto dei messaggi siano
verificabili, evitando altresì violazioni della privacy o acquisizioni non autorizzate.
uno screenshot non è altro che una fotografia dello schermo e che il nome del
mittente (o destinatario) del messaggio viene assegnato (personalizzato e salvato)
direttamente dal destinatario (o dal mittente). Quindi ben si potrebbe “alterare” una
chat di WhatsApp assegnando un nome di un soggetto che non è il reale scrivente,
facendo così perdere validità alla prova. Anche l’Art. 271 C.p.p., ci ricorda che le
prove allegate in giudizio acquisite illegittimamente sono irrimediabilmente
inutilizzabili.
che Whatsapp pubblicizza in merito alla sicurezza dei dati trattati, magari
interpretando la “crittografia end-to-end” come una sorta di certificazione di
autenticità dei meta dati scambiati all’interno dell’applicazione. Ma attenzione,
perché così non è. WhatsApp utilizza la crittografia end-to-end (E2E), che altro non
è se non un sistema in cui solo il mittente e il destinatario possono leggere i
messaggi scambiati. Quindi la Società titolare del trattamento dei dati, ossia Meta
Platforms, Inc., nel caso di WhatsApp, non può accedere ai contenuti, poiché ogni
messaggio è cifrato con una chiave univoca, che cambia spesso e si rinnova
dinamicamente, proteggendo così il messaggio durante la fase di “transito”, cioè
durante il suo invio. Ma una volta arrivato a destinazione, il messaggio verrà poi
decifrato automaticamente dal dispositivo del destinatario, rendendolo così leggibile
dallo stesso. Nulla di più. Quindi l’eventuale stampa o screenshot del messaggio o
della conversazione “in chiaro”, non attesta e valida alcunché in merito alla paternità
dei messaggi ed alla loro integrità ed autenticità sul piano probatorio, in un’aula di
Tribunale.
conversazione prodotta e di conseguenza fruire pienamente dell’allegazione
probatoria?
probatorio alle riproduzioni meccaniche (come screenshot o stampe di messaggi),
salvo che la parte contro cui sono prodotte non ne contesti la conformità ai fatti
rappresentati, l’autenticità e/o la riferibilità alla stessa. In Dottrina, a conferma,
Taruffo, analizzando specificamente il valore delle riproduzioni meccaniche,
evidenzia come la loro efficacia probatoria dipenda esclusivamente dalla capacità di
dimostrarne l’autenticità e la conformità ai fatti rappresentati. Anche Proto Pisani
evidenzia che le riproduzioni meccaniche, come gli screenshot, devono essere
accompagnate da elementi che ne garantiscano l’autenticità.
mera allegazione dello screenshot e nemmeno la trascrizione dei messaggi vocali,
bensì occorrerà allegare, unitamente alla prova, anche una relazione tecnica che
possa attestare l’autenticità, l’integrità e la provenienza della conversazione
WhatsApp, verificando:L’Avvocato produce le stampe o gli screenshot, ma per avere forza probatoria ed evitare contestazioni, la documentazione WhatsApp dovrà essere periziata.
sicura:
proposizione di eccezioni della controparte, “blindando” di fatto l’allegazione
probatoria. Lo stesso Carnelutti sottolinea che l’assenza di contestazioni da parte
della controparte ne rafforza il valore probatorio.
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